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DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 (Correttivo D.lgs 50/2016)

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. (17G00078)

(GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)


Vigente al: 20-5-2017






IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in
particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Considerato che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che
"entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione
speciale nell'Adunanza del 22 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 aprile 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e della difesa;

E m a n a


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'
cosi' modificata: "Codice dei contratti pubblici".

Art. 2


Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, le parole: "adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".

Art. 3


Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, la parola: "ragionale" e' sostituita dalla seguente:
"regionale".

Art. 4


Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis)
«lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o
specializzata, di importo piu' elevato fra le categorie costituenti
l'intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di
lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara,
tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di
importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera
o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;";
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il
degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le componenti, degli
impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido
funzionamento e di sicurezza, senza che da cio' derivi una
modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e
la sua funzionalita'.
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne
le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al rilevante
degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali,
tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le
prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di
efficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene e
la sua funzionalita';";
b) alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori",
sono inserite le seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori";
c) alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorra
nella presente lettera, e' sostituita dalle seguenti: "operatore
economico" e al secondo periodo, dopo le parole: "in condizioni
operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili";
d) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono
aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanza
pubblica,";
e) alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal seguente:
";";
f) la lettera aaaaa), e' sostituita dalla seguente: "aaaaa)
«categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che,
nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni
caratterizzate da una particolare specializzazione e
professionalita';";
g) alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal seguente:
";";
h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
"ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il principio
secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo
sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o
banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo
ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte
le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici
soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o
in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi
di comunicazione a una banca dati;
ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei tre
livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie
caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del
progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle alternative
progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le
possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si da' conto
della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il profilo
tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e
servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di
individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel
biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e
valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il
documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i
lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei
fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;
ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli
interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di
riferimento, da avviare nel corso della prima annualita' del
programma stesso;
ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e
servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi
ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel
corso della prima annualita' del programma stesso;
ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene
redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla
programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati
disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento
da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti
a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e
quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la
realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica
tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che
indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche
per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve
assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in
termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare,
stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare nella
progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione
relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in
possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari
in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e
non all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di
materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte
dell'appaltatore.".

Art. 5


Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dopo le parole: "lavori, servizi e forniture," sono inserite
le seguenti: "dei contratti attivi,".

Art. 6


Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "forme di partecipazione di
capitali privati" sono inserite le seguenti: "le quali non comportano
controllo o potere di veto".

Art. 7


Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: "agli appalti aggiudicati" sono
sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati".

Art. 8


Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: "di cui al punto 1.1)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1)".

Art. 9


Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Altri appalti esclusi). - 1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto
l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non
superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese
agricole singole o associate situati in comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448.".

Art. 10


Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n.
2.3".

Art. 11


Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Programma degli
acquisti e programmazione dei lavori pubblici";
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti";
c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento
di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo
23, comma 5.";
d) al comma 8:
1) all'alinea, le parole: "sentita la Conferenza" sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza";
2) alla lettera e), la parola: "individuandole" e' sostituita
dalla seguente: "individuate";
e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. La
disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione
delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza.".

Art. 12


Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "avviati dopo la data di entrata in vigore del
presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "avviati dopo la
data di entrata in vigore del medesimo decreto";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo
decreto sono altresi' stabilite le modalita' di monitoraggio
sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti
pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base
dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attivita' della
commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita'
o rimborsi di spese comunque denominati.".

Art. 13


Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: "l'efficientamento
energetico", sono sostituite dalle seguenti: "l'efficientamento ed il
recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera" e, in fine, il segno: ";", e' sostituito dal seguente:
".";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il
contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le
stazioni appaltanti.";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Con
ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la
Conferenza Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di
2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalita' e i criteri di
semplificazione in relazione agli interventi previsti.";
d) al comma 5:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai soli
fini delle attivita' di programmazione triennale dei lavori pubblici
e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui
all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e di idee di
cui all'articolo 152, il progetto di fattibilita' puo' essere
articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri
casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in un'unica fase
di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima
fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni
progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di
cui al comma 1, e redige il documento di fattibilita' delle
alternative progettuali secondo le modalita' indicate dal decreto di
cui al comma 3.";
2) al secondo periodo, le parole: "Il progetto di fattibilita'
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione
degli aspetti di cui al comma 1, nonche' schemi" sono sostituite
dalle seguenti: "Nella seconda fase di elaborazione, ovvero
nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista
incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di
indirizzo alla progettazione e secondo le modalita' indicate dal
decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari
per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
elaborati";
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per le opere
proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e' redatto ai
sensi del comma 5.";
f) al comma 6, le parole: "e geognostiche,", sono sostituite
dalle seguenti: ", idrogeologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,"
dopo le parole: "misure di salvaguardia;", sono inserite le seguenti:
"deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali
diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la
produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto
sul piano economico-finanziario dell'opera;" e dopo le parole:
"nonche' i limiti di spesa" sono inserite le seguenti: ", calcolati
secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3,";
g) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ",
secondo quanto previsto al comma 16";
h) al comma 11, dopo le parole: "oneri inerenti alla
progettazione" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli
relativi al dibattito pubblico" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista
esterno.";
i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni e' determinato sulla base dei
prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo,
per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate." e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei contratti di lavori
e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo
posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i
costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso.".

Art. 14


Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "esecutiva di lavori," sono
inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della sicurezza
della progettazione";
b) al comma 7, primo periodo, le parole: "Gli affidatari di
incarichi di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo,
gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a
base di gara";
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "possono essere
utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzati", le
parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse e le
parole: "importo dell'affidamento" sono sostituite dalle seguenti:
"importo da porre a base di gara dell'affidamento";
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni
appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con
il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalita'
per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e
architettura la stazione appaltante non puo' prevedere quale
corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione
dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto
dall'articolo 151.".

Art. 15


Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, la parola: "due" e' soppressa;
b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre
2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza,
efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati,
con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla
realizzazione dell'opera.";
c) il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. Le stazioni
appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di
rilevante impatto per il territorio o di avvio di attivita'
imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti
sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti nel programma
triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge
7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del
procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano
rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.".

Art. 16


Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La stazione
appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23,
nonche' la loro conformita' alla normativa vigente.";
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei
casi in cui e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione, la verifica della progettazione redatta
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori";
c) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono
contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a
base di gara.";
d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei casi di
contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di
ciascun livello di progettazione, all'attivita' di verifica.".

Art. 17


Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "alle norme dettate dalla" sono
sostituite dalla seguente: "alla";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di
appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un
precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti
i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione
ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia di disciplina
urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non
superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni
e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle
variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica
valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le
ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente
appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i
pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.";
c) al comma 3:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "In tale
fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono,
contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione
delle interferenze.";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "localizzazione o al
tracciato" sono inserite le seguenti: ", nonche' al progetto di
risoluzione delle interferenze";
d) al comma 4, le parole: ", di collaborare con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le
interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto
aggiudicatore alle attivita' progettuali di propria competenza. La
violazione dell'obbligo di collaborazione" sono sostituite dalle
seguenti: "e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il
progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il
soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze
indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi";
e) al comma 5, le parole: "rilevate" sono sostituite dalle
seguenti: "anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate";
f) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle
interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo
andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.".

Art. 18


Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "del medesimo codice";
b) al comma 7, le parole: "forniture, lavori e servizi e di
concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, lavori e
servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole: "articolo
167" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 35", le parole:
"all'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo
articolo 35";
c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse;
d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse
e alla lettera c), le parole: "il presente codice" sono sostituite
dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano
gli appalti nei settori speciali";
e) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis. Nel caso
di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture,
lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto
misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche' il
valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto
disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35,
sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.";
f) il comma 13 e' abrogato.

Art. 19


Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "all'articolo 5," sono
inserite le seguenti: "alla composizione della commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "articolo 120" sono
inserite le seguenti: ", comma 2-bis," e le parole: "delle
valutazioni dei requisiti soggettivi," sono sostituite dalle
seguenti: "della verifica della documentazione attestante l'assenza
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la
sussistenza dei requisiti";
3) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Entro il
medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai candidati e ai
concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati
membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi
atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo
periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione.";
4) il terzo periodo e' soppresso;
5) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33";
6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui
al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data
di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a
cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati
gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di
pubblicazione sul profilo del committente.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i contratti e
gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti
territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento
degli obblighi informativi e di pubblicita' disposti dal presente
codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo
l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilita', con le
banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un
protocollo generale per definire le regole di interoperabilita' e le
modalita' di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive
banche dati, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di
pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni. Per le
opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti
condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti
e investimenti pubblici.".

Art. 20


Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "nei lavori" sono inserite le
seguenti: ", servizi e forniture";
b) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. In ogni caso
sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva.".

Art. 21


Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "nominano, nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento" sono sostituite dalle seguenti:
"individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi
di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo
ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in
programmazione";
2) al terzo periodo, le parole: "e' nominato." sono sostituite
dalle seguenti: "e' nominato; la sostituzione del RUP individuato
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta
modifiche alla stessa.";
b) al comma 5, al primo periodo, le parole: "con proprio atto"
sono sostituite dalle seguenti: "con proprie linee guida", dopo le
parole: "specifici del RUP," sono inserite le seguenti: "sui
presupposti e sulle modalita' di nomina," e il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Con le medesime linee guida sono
determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori,
servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il
progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore
dell'esecuzione.";
c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "direzione dei
lavori," sono inserite le seguenti: "direzione dell'esecuzione" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a)";
d) al comma 12, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono
inserite le seguenti: "o del direttore dell'esecuzione".

Art. 22


Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.";
b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: "mercato elettronico"
sono inserite le seguenti: "nei limiti di cui all'articolo 3, lettera
bbbb)";
c) dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente: "14-bis. I
capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o
nell'invito, fanno parte integrante del contratto.".

Art. 23


Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari,"
e' inserita la seguente: "anche";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I criteri
ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in
particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche
ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione,
inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri
ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione,
per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e
della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui ai
commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo,
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi
e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione.".

Art. 24


Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:";
b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Nei settori
speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:";
c) al comma 18, al primo periodo, le parole: "Sul valore stimato
dell'appalto" sono sostituite dalle seguenti: "Sul valore del
contratto di appalto".

Art. 25


Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 30, comma 1,
nonche' del rispetto del principio di rotazione" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche'
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le
stazioni appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni di
cui all'articolo 50.";
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato" sono
sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici";
2) alla lettera b), dopo le parole: "ove esistenti," sono
inserite le seguenti: "di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture";
3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata di cui
all'articolo 63" sono sostituite dalle seguenti: "procedura
negoziata" e le parole: "dieci operatori" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici operatori";
4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera
a),";
c) al comma 3, le parole: "di importo inferiore alla soglia
comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione
di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le
previsioni di cui al comma 2";
d) al comma 4, dopo le parole: "inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a),
calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui la
stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di
cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene
sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo', comunque, estendere
le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono
verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali, se richiesti nella lettera di invito";
f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei mercati
elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 e' effettuata su un campione
significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto
responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la
verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.";
h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente "Nelle
predette linee guida sono anche indicate specifiche modalita' di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle
verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando la stazione
appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle
offerte anomale.".

Art. 26


Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dai soggetti aggregatori";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 38"
sono inserite le seguenti: "nonche' gli altri soggetti e organismi di
cui all'articolo 38, comma 1";
2) all'ultimo periodo, le parole "procedura ordinaria ai sensi
del" sono sostituite dalle seguenti: "procedure di cui al";
c) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "costituita presso"
sono inserite le seguenti: "le province, le citta' metropolitane
ovvero";
d) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "le attribuzioni"
sono inserite le seguenti: "delle province, delle citta'
metropolitane e";
e) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera g)".

Art. 27


Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alla lettera a), al numero 4), la parola:
"triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio" e, dopo il
numero 5), sono aggiunti i seguenti:
"5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli
archivi detenuti o gestiti dall'Autorita', come individuati dalla
stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli
1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e
dall'articolo 29, comma 3;".
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le
amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche
territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma
4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC
per la qualificazione.";
c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera g)".

Art. 28


Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto di
porre a carico dei concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario,
eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui
all'articolo 58.".

Art. 29


Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole: "Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e
delle finanze".

Art. 30


Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, alla lettera a), la parola: "raggruppamenti" e'
sostituita dalle seguenti: "i raggruppamenti".

Art. 31


Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I consorzi di cui agli
articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine
della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle
singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese
consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le
linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono
stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione
delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che
eseguono le prestazioni.".

Art. 32


Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lavori non appartenenti alla categoria
prevalente e cosi' definiti nel bando di gara" sono sostituite dalle
seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera
oo-ter";
b) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di" e' inserita la
seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite le
seguenti: "le categorie di lavori o";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. E'
consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o
per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei
lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non
sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito
di partecipazione in capo all'impresa consorziata.";
d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "sia durante la procedura di gara sia successivamente
all'aggiudicazione ";
e) al comma 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero"
sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero" e le
parole: "puo' recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti:
"deve recedere dal contratto";
f) al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo ovvero"
sono inserite le seguenti: "in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero";
g) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: "imprese
raggruppate" sono inserite le seguenti: ", anche qualora il
raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,";
h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:
"19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano
applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si
verifichino in fase di gara.".

Art. 33


Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono inserire" sono sostituite
dalla seguente: "inseriscono".

Art. 34


Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Essi esaminano" sono
sostituite dalle seguenti: "Esse esaminano";
b) al comma 12, le parole: "si applica il comma 5" sono
sostituite dalle seguenti: "si applicano i commi 5 e 7".

Art. 35


Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "direttore dei lavori" sono
inserite le seguenti: ", del direttore dell'esecuzione".

Art. 36


Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "effettuano valutazione completa" sono
sostituite dalle seguenti: "effettuano una valutazione completa".

Art. 37


Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) il comma 6 e' abrogato.

Art. 38


Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono inserite
le seguenti: "e oggetto del contratto";
b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi
ai lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", locazione
finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma
4-bis.";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi
in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve
essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina
chiarisce, altresi', in modo puntuale la rilevanza dei presupposti
tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento
congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.";
d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e
con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)";
e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Al fine di
evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo
devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali
originarie.";
f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono
considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini
indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse;
g) al comma 4, espungere le lettere a), e c) e conseguentemente
le lettere: "b), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e
c)";
h) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione
alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori
pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in
parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane
fisso e non puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la
qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o
in diminuzione, secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti.
Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili
per l'unita' di misura.".

Art. 39


Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il
termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per
via elettronica.".

Art. 40


Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti:
"B o C";
b) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "I
termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti
dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.";
c) al comma 5, dopo le parole: "I termini" sono inserite le
seguenti: "di cui al presente comma".

Art. 41


Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: "o, se come mezzo di indizione di
gara e' usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo,
dell'invito a confermare interesse" sono sostituite dalle seguenti:
"o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara e' usato
un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse".

Art. 42


Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "da essi programmati" sono sostituite dalle
seguenti: "da esse programmati".

Art. 43


Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non
superiore a ventiquattro mesi".

Art. 44


Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 72, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, le parole: "allegato XII" sono sostituite dalle seguenti:
"allegato XIV".

Art. 45


Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente" sono aggiunte
le seguenti: "e del candidato";
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) ad ogni
candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di
partecipazione;";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "l'esclusione" sono
inserite le seguenti: "ai candidati e";
d) al comma 6, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 5".

Art. 46


Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Commissione
giudicatrice";
b) al comma 1 le parole: "individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo" sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al quarto periodo, dopo le parole: "affidamento di
contratti", sono inserite le seguenti: "per i servizi e le
forniture"; dopo le parole: "all'articolo 35", sono inserite le
seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro";
dopo la parola: "nominare", e' inserita la seguente : "alcuni" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente";
2) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di
elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati
nell'ambito di attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa
richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificita'
dei profili, puo' selezionare i componenti delle commissioni
giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione
appaltante.";
d) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con
riferimento alla singola procedura.";
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della
commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause
ostative o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati devono
essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC
ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della
comunicazione di un nuovo esperto.";
f) il comma 12 e' abrogato.

Art. 47


Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al secondo periodo, le parole: "in un apposito
atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee
guida di cui al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita' di
funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma,
sedute pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione delle
offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.".

Art. 48


Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di
presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione
elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di
negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un
malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta
presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i
necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarita' della
procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche
disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte
per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata
proporzionale alla gravita' del mancato funzionamento. Nei casi di
sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante
assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli
operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di ritirarla ed
eventualmente sostituirla. La pubblicita' di tale proroga avviene
attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso
l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai
sensi dell'articolo 74, comma 1, nonche' attraverso ogni altro
strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso,
la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne
da' comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo
32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale.".

Art. 49


Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622
del codice civile;" e alla lettera g), il segno: ";" e' sostituito
dal seguente: ".";
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "la sussistenza"
sono aggiunte le seguenti: ", con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3,";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "L'esclusione di cui al
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'esclusione di cui ai
commi 1 e 2", dopo le parole: "o il decreto" sono inserite le
seguenti: "ovvero la misura interdittiva" e, dopo le parole: "legale
rappresentanza," sono inserite le seguenti: "ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri";
d) al comma 4, quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo 8
del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole:
"Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015" sono inserite le
seguenti: ", ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale";
e) al comma 5:
1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
"f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di
gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino
a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;";
2) alla lettera i), dopo la parola: "ovvero" e' inserita la
seguente: "non";
f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a
tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei
casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di
condanna".

Art. 50


Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
al comma 1, dopo le parole: "per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente codice" sono inserite le seguenti: "e per
il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei
suddetti requisiti,".

Art. 51


Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure
autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di
armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento,
a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non
coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i
rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente
indicati nelle disposizioni nazionali di settore.".

Art. 52


Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "linee guida dell'ANAC adottate" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "valore stimato
dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso,";
c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
"Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e
g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi
requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.";
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza
e di ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.";
e) al comma 10:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "E' istituito
presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di
impresa e delle relative premialita', per il quale l'Autorita'
rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su
richiesta.";
2) al secondo periodo le parole: "la capacita' strutturale e di
affidabilita'" sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilita'";
3) al terzo periodo le parole: "tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
4) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le linee
guida di cui al precedente periodo istituiscono altresi' un sistema
amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e
premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e
corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici,
comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di
materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime
sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.";
5) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "I requisiti
reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente
comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti
dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso
istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia
obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto
dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza
e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle
procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.";
6) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il calcolo
del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli
operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate
dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC
attribuisce elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente
disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di
impresa.".

Art. 53


Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "con le linee guida" sono sostituite
dalle seguenti: "con il decreto";
b) al comma 4:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"che costituisce presupposto ai fini della qualificazione";
2) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole "il
possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria e
tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite le
seguenti: "il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo
al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con
la SOA per il conseguimento della qualificazione;";
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli
organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi
in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se
accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo
conto della gravita' del fatto e della sua rilevanza nel procedimento
di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera g), per
un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC,
l'iscrizione perde efficacia ed e' immediatamente cancellata.";
d) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: "2" e'
sostituita dalla seguente: "due" e le parole: "nel triennio
antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei
dieci anni antecedenti";
e) al comma 8, le parole: "organismi di certificazione" sono
sostituite dalle seguenti: "organismi di attestazione";
f) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti
che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la
funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti
pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma 4,
del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.".

Art. 54


Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "le informazione" sono sostituite dalle
seguenti: "le informazioni";
b) al comma 5, le parole: "nonche' all'impresa che la segue in
graduatoria," sono soppresse.

Art. 55


Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: "rilasciato dagli" sono
sostituite dalle seguenti: "acquisito d'ufficio dalle stazioni
appaltanti presso gli";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal certificato di
esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC
con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione,
nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di
qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con
riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso
o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del
procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori
categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di
gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di
comunicazioni non veritiere.".

Art. 56


Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "nonche' il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84," sono soppresse e
le parole: "anche di partecipanti" sono sostituite dalle seguenti:
"anche partecipanti";
2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita', la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliaria.";
b) al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", pena la risoluzione del contratto di appalto";
c) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: ", oltre ai lavori
prevalenti,", sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: "loro esecuzione" sono
sostituite dalle seguenti: "qualificazione ai fini dell'ottenimento
dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui
all'articolo 84".

Art. 57


Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "devono risultare" e' inserita
la seguente: "conformi".

Art. 58


Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: "proporzionalita'" e' inserito
il seguente segno di interpunzione: ",".

Art. 59


Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e' facolta' della
stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente
articolo.";
b) al comma 2, le parole: "La cauzione puo' essere costituita, a
scelta dell'offerente, in contanti" sono sostituite dalle seguenti:
"Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, la cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari" ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Si applica il comma 8 e, quanto allo
svincolo, il comma 9.";
c) al comma 3, le parole: "1° settembre" sono sostituite dalle
seguenti: "1 settembre";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La garanzia copre
la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta
ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.";
e) al comma 7:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Si applica
la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.";
2) al quarto periodo, dopo le parole: "e' ridotto del 15 per
cento" sono inserite le seguenti: ", anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto", al sesto
periodo, le parole: "rating di legalita'" sono sostituite dalle
seguenti: "rating di legalita' e rating di impresa" ed e' inserito,
in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta
dalla riduzione precedente.";
f) al comma 8, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Il
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.";
g) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Le garanzie
fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui
all'articolo 103, comma 9.".

Art. 60


Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a)";
2) alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro";
b) al comma 4:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) fermo
restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i
lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando
l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base
del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo
di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";
2) alla lettera c), le parole: "di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35," sono sostituite dalle seguenti: "di
importo fino a 40.000 euro, nonche' per i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui
all'articolo 35 solo se";
c) al comma 6, alle lettere c) e d), e' aggiunto, in fine, il
seguente segno: ";";
d) al comma 8, la parola: "prevedendo" e' sostituita dalle
seguenti: "anche prevedendo";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Nell'offerta
economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione
delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della
manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).";
f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli
elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento.";
g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola: "legalita'" sono
inserite le seguenti: "e di impresa" e al secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi inclusi i beni o prodotti
da filiera corta o a chilometro zero";
h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: "e sono
collegate" sono sostituite dalle seguenti: ". Le varianti sono
comunque collegate";
i) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. In caso di
appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di
opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a
base d'asta.".

Art. 61


Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 96, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 le parole: "presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "presente codice".

Art. 62


Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "anomalia determinata," il
segno: "," e' sostituito dal seguente: ";" e la parola: "procedendo"
e' sostituita dalle seguenti: "il RUP o la commissione giudicatrice
procedono";
2) alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "venti per cento";
3) alla lettera b), le parole: "dieci per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "venti per cento rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato
all'unita' superiore";
4) alla lettera c), le parole: "venti per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "quindici per cento";
5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse
incrementata del dieci per cento";
6) alla lettera e), le parole da: "coefficiente sorteggiato
dalla commissione giudicatrice" fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: "coefficiente sorteggiato dalla
commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8;
0,9.";
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il calcolo
di cui al comma 2 e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque.";
c) al comma 5, alla lettera c), le parole: "comma 9" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 10".

Art. 63


Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "dall'aggiudicazione dell'appalto" sono
sostituite dalle seguenti: "dalla conclusione del contratto".

Art. 64


Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "alla Commissione europea, o, quando ne
facciano richiesta, alle autorita', agli organismi o alle strutture
competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione
europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti,
quando tale relazione e' richiesta".

Art. 65


Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), le parole: "svolge, qualora sia in
possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolgere, qualora sia in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla
sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori";
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. Per i
servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con
il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la
stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione,
puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le
funzioni indicate dal medesimo decreto.".

Art. 66


Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola "Collaudo" sono aggiunte le
seguenti: "e verifica di conformita'";
b) al comma 1, le parole: "direttore dell'esecuzione del
contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori per
i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e
forniture";
c) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "delle previsioni contrattuali
e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o
affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "delle previsioni e
delle pattuizioni contrattuali";
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i
contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro
e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di
collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al
comma 8, puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i
lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, e' sempre facolta' della stazione appaltante
sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per
i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal
responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente
comma il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto.";
d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Il collaudo
finale" sono inserite le seguenti: "o la verifica di conformita'",
dopo le parole: "dall'ultimazione dei lavori" sono inserite le
seguenti: "o delle prestazioni", dopo le parole: "dell'opera" sono
inserite le seguenti: "o delle prestazioni" e, al secondo periodo,
dopo le parole: "Il certificato di collaudo" sono inserite le
seguenti: "o il certificato di verifica di conformita'";
e) il comma 4 e' abrogato;
f) al comma 5, dopo le parole: "dell'opera" sono inserite le
seguenti: "o delle prestazioni";
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per effettuare le
attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui
al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti
con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del
contratto, in possesso dei requisiti di moralita', competenza e
professionalita', iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o
regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente
articolo. Il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e'
contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi della
normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione
appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, e'
individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del
collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione
appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.";
h) al comma 7:
1) alla lettera b), dopo le parole: "ruoli della pubblica
amministrazione" aggiungere le seguenti: "in servizio, ovvero" e
sostituire le parole: "e' stata svolta" con le seguenti: "e' svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per quelli in
quiescenza,";
2) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) a
coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.";
i) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", anche con riferimento al certificato di regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto
sono altresi' disciplinate le modalita' e le procedure di
predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e
regionale, nonche' i criteri di iscrizione secondo requisiti di
moralita', competenza e professionalita'.".

Art. 67


Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per il
completamento dei lavori" sono inserite le seguenti: ", servizi o
forniture";
b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "previsione del
pagamento" sono inserite le seguenti: "dell'indennizzo
contrattualmente dovuto";
c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi
allo schema tipo approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente
codice sono conformi agli schemi tipo approvati";
d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli appalti"
sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a), nonche' per gli appalti".

Art. 68


Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di sola esecuzione"
sono soppresse;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".";
c) al comma 7, le parole: "La garanzia per la risoluzione
prevede" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie di cui al
presente articolo prevedono";
d) comma 10, primo periodo, le parole: "senza determinare tra
essi vincoli di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante
o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno
procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti" sono
soppresse.

Art. 69


Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di norma" sono
soppresse e al secondo periodo, dopo le parole: "a pena di nullita'"
sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d)";
b) al comma 2:
1) il secondo periodo, e' sostituito dal seguente:
"Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.";
2) il quarto periodo e' soppresso;
c) al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi
contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I soggetti
affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare
in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purche':
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla
procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. E' obbligatoria
l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta,
qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le
attivita' maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a
ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di
gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede,
per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalita'
e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di
cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per
l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova
richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per
gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo
80.";
f) al comma 11, le parole: "inoltra le richieste e delle
contestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inoltra le richieste
e le contestazioni".
g) al comma 20 le parole: "nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente
le prestazioni assunte in appalto" sono soppresse ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e' consentita, in deroga
all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione
dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto".

Art. 70


Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "per contratto,
anche" sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a norma
del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che
speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per
i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia
la modifica non puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il valore
e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche. Qualora la necessita' di modificare il contratto derivi da
errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,
essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni.";
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.";
d) al comma 14, al primo periodo, dopo le parole: "servizi e
forniture" sono inserite le seguenti: ", nonche' quelle di importo
inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del
contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria,".

Art. 71


Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "per esigenze di finanza pubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti";
b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111,
comma 1".

Art. 72


Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: ", o di una sentenza
passata in giudicato per violazione del presente codice" sono
soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi
di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
c) al comma 3, le parole: "Quando il" sono sostituite dalla
seguente: "Il" e la parola: "accerta" e' sostituita dalle seguenti:
"quando accerta".

Art. 73


Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "in qualunque tempo" sono sostituite
dalle seguenti: "in qualunque momento";
b) al comma 4, le parole: "del direttore dell'esecuzione" sono
sostituite dalle seguenti: "dal direttore dell'esecuzione" e le
parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP".

Art. 74


Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "del completamento dei lavori" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'esecuzione o del completamento dei
lavori, servizi o forniture";
b) all'alinea del comma 3, le parole: "sentita l'ANAC," sono
soppresse;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: ", sentita l'ANAC"
sono soppresse.

Art. 75


Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici" sono inserite le seguenti: "e la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il
decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresi', le
modalita' di svolgimento della verifica di conformita' in corso di
esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il
direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di
conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata,
nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito
accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti
scelti con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento degli incarichi di progettazione.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli
accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie
inerenti alle attivita' di cui al comma 1, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti
dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono
individuati i criteri per la determinazione di tali costi.";
c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e provvede" sono
inserite le seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o piu' direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla
complessita' dell'appalto,".

Art. 76


Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione dei singoli
lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per i singoli appalti di
lavori, servizi e forniture";
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. A valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto,
dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti
di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica
agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.";
c) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente segno: ".".

Art. 77


Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50

1. Dopo l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e' inserito il seguente:
"Art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti). - 1. Il termine per l'emissione dei
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non puo' superare i quarantacinque giorni decorrenti
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione
all'entita' delle conseguenze legate al ritardo e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita'
il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e' rilasciato nei
termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.".

Art. 78


Modifiche all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "regolamentare o amministrativa"
sono inserite le seguenti: "pubblicata compatibile con i Trattati";
b) il comma 5 e' abrogato;
c) al comma 6, e' sostituito, in fine, il segno: ";" con il
seguente: ".".

Art. 79


Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), le parole: "impreviste e imprevedibili" sono
sostituite dalle seguenti: "imprevedibili" e le parole: "ivi compresi
comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati
ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni
irreparabili a beni culturali," sono soppresse;
b) alla lettera f), primo periodo, la parola: "imprenditore" e'
sostituita dalla seguente: "operatore";
c) alla lettera h), il segno: ":" e' sostituito dal seguente: ";"
e i numeri: "1) 2)" sono sostituiti dalle seguenti lettere: "i) l)".

Art. 80


Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la parola: "regolarmente" e' soppressa.

Art. 81


Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la parola: "validita'" e' sostituita dalla seguente:
"efficacia".

Art. 82


Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole: "indizione di gara" e' inserito il
seguente segno: ",".

Art. 83


Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale
facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista nel bando
di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.".

Art. 84


Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "possono includere" sono
sostituite dalla seguente: "includono";
b) al comma 3, le parole: "85, 86 e 88" sono sostituite dalle
seguenti: "85, 86, 87 e 88".

Art. 85


Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "Europea" e' sostituita dalla seguente:
"europea";
b) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente
comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della
scelta e trasmette all'Autorita' la relativa documentazione.".

Art. 86


Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Norme applicabili ai
servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali";
b) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si
applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei
settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
35, comma 2, lettera c).";
c) al comma 4, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la
seguente: "europea".

Art. 87


Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "di progettazione" sono inserite
le seguenti: "e di idee";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai concorsi di
progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo,
secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e
5, 155 e 156.";
c) al comma 3, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la
seguente: "europea";
d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".".

Art. 88


Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del CAPO II e' sostituita dalla seguente: "APPALTI
DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI";
b) al comma 1, le parole: "servizi di cui al presente Capo" sono
sostituite dalle seguenti: "servizi di cui all'allegato IX";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo
140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato IX";
d) al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli appalti di importo pari o
superiore";
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si
applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei
settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi
connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici,
sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni
sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e
altri servizi di organizzazioni associative.
5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve
garantire la qualita', la continuita', l'accessibilita', la
disponibilita' e la completezza dei servizi, tenendo conto delle
esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i
gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la
responsabilizzazione degli utenti.
5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di
programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione
statale e regionale di settore.
5-quinquies. Le finalita' di cui agli articoli 37 e 38 sono
perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla
normativa di settore con particolare riguardo ai distretti
sociosanitari e a istituzioni analoghe.
5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli
articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.
5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies,
devono essere, altresi', applicate per l'aggiudicazione le
disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95,
adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo.
5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d),
sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.
5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si
applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con
quanto previsto nel medesimo articolo.".

Art. 89


Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "allegato XIV" sono sostituite dalle
seguenti: "allegato IX".

Art. 90


Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il
ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non
superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;".

Art. 91


Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo le parole: "sono appaltati" sono inserite le
seguenti: ", di regola,".

Art. 92


Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per i
lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo
95, comma 4, puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo per
i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.".

Art. 93


Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica in fasi successive, il
concorrente sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione
sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di
cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi
sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria,
perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.";
b) al comma 5:
1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i
successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la
procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori
speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai
vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi, ai fini
del computo della soglia di cui all'articolo 35, e' calcolato il
valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato
al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe
essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma
4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1,
lettera l).";
2) il terzo periodo e' soppresso;
3) al quarto periodo, le parole: "dell'articolo 24" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 46".

Art. 94


Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono sostituite
dalle seguenti: "71, 72 e 73".

Art. 95


Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "24, comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "24, comma 2";
b) al comma 4, le parole: "Il secondo grado, avente ad oggetto la
presentazione del" sono sostituite dalle seguenti: "Il secondo grado,
avente ad oggetto l'acquisizione del".

Art. 96


Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "del progetto
definitivo" sono soppresse.

Art. 97


Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le
parole: "di direzione dei lavori," sono inserite le seguenti: "di
direzione dell'esecuzione,";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori,"
sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati
secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del
presente codice.";
c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione dei lavori," sono
inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,".

Art. 98


Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 6";
b) al comma 3, primo periodo, le parole: ", limitatamente agli
appalti pubblici di lavori," sono soppresse.

Art. 99


Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla pubblica" sono
inserite le seguenti: "e privata";
b) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato
la" sono sostituite dalle seguenti: ", e comunque per un termine non
superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro
il termine stabilito dalla eventuale" e le parole: "legge n. 225 del
1992 e in tali circostanze" sono sostituite dalle seguenti: "legge n.
225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Qualora si adottino
le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste
dal presente articolo, nonche', limitatamente ad emergenze di
protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2,
lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la
tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti
di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale
importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione
aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la
gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non
superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione
aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione, nel primo atto
successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi
presupposti; in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento,
anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un
operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni
aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese
eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte rimanente,
nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni
alle competenti autorita'.";
d) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite
le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e dopo le
parole: "ufficiali di riferimento," sono inserite le seguenti:
"laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza
non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,".

Art. 100


Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonche' le
disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto,
progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate
espressamente dalla presente parte".

Art. 101


Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita
dalla seguente: "quarantanove";
b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha luogo dopo la"
sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvenire solamente a seguito
della approvazione del progetto definitivo e della", il secondo
periodo e' soppresso e al terzo periodo, le parole: "capitale
investito per le concessioni" sono sostituite dalle seguenti:
"capitale investito. Per le concessioni";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono
inserite le seguenti: "mancata sottoscrizione del contratto di
finanziamento, nonche' di", le parole: "obbligazioni di progetto"
sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse dalle societa'
di progetto" e le parole: "comunque non superiore a ventiquattro
mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo"
sono sostituite dalle seguenti: "comunque non superiore a diciotto
mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di
concessione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "entro lo stesso
termine" sono inserite le seguenti: "rilasciate da operatori di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
3) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso di risoluzione
del rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte le seguenti:
"e del comma 3";
d) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al
concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176,
comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.".

Art. 102


Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "La durata massima della concessione" sono
sostituite dalle seguenti: "Per le concessioni ultraquinquennali, la
durata massima della concessione".

Art. 103


Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 169, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato XVIII" sono
sostituite dalle seguenti: "allegato II" e l'ultimo periodo e'
soppresso.

Art. 104


Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "La concessione cessa" sono sostituite
dalle seguenti: "Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela,
la concessione puo' cessare, in particolare,";
b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del
tasso di interesse";
c) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore attuale della
parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa
previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;"
sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso in cui l'opera abbia
superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi
risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione
per gli anni residui di gestione.";
d) al comma 5, dopo le parole: "al comma 4" sono aggiunte le
seguenti: "e al comma 7";
e) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Senza
pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti
i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla
risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario
ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera,
incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento
delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante,
fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati
dal concedente unitamente alle modalita' di finanziamento dei
correlati costi.";
f) al comma 8, la parola: "indicano" e' sostituita dalle
seguenti: "possono indicare";
g) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. La stazione
appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di
subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.";
h) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente
articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato
pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali
contratti.".

Art. 105


Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dal presente codice" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Qualora si proceda all'affidamento
in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono
concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice.";
b) al comma 3, dopo le parole: "in conformita' alle
disposizioni", le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle
seguenti: "della Parte III del presente codice";
c) al comma 4, dopo le parole: "per l'affidamento della nuova
concessione autostradale" sono inserite le seguenti: ", in
conformita' alle disposizioni della Parte III del presente codice";
d) al comma 6, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni";
e) al comma 8, le parole: "Per le concessioni autostradali" sono
sostituite dalle seguenti: "Fatti salvi i contratti di partenariato
pubblico privato con canone di disponibilita', per le concessioni
autostradali";
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti
delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso
alle procedure di cui all'articolo 183.
8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che
interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a societa' in house di altre
amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine
il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta societa' in
house puo' essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
eserciti sulla societa' in house i poteri di cui al citato articolo
5.".

Art. 106


Modifiche alla rubrica della Parte IV

1. Alla rubrica della Parte IV sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ed altre modalita' di affidamento".

Art. 107


Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle
amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
pubblica.";
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta o mancata disponibilita'
dell'opera o prestazione del servizio e' imputabile all'operatore,
tali variazioni";
d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita
dalla seguente: "quarantanove";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto
previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.".

Art. 108


Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in cui
l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attivita' di progettazione
come prevista dall'articolo 180, comma 1,";
b) al comma 4, le parole: "sentito il Ministro" sono sostituite
dalle seguenti: "sentito il Ministero".

Art. 109


Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle opere realizzate e
degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi
pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati gli
importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad
esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse.".

Art. 110


Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 95" sono
sostituite dalle seguenti: "individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo";
b) al comma 15, quinto periodo, le parole: "articolo 103" sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 93";
c) al comma 16, le parole: "la locazione finanziaria di cui
all'articolo 187" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i contratti
di partenariato pubblico privato".

Art. 111


Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ponendo a base di
gara il progetto di fattibilita' tecnico ed economica" sono
sostituite dalle seguenti: "ponendo a base di gara un capitolato
prestazionale" e al quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo
95" sono sostituite dalle seguenti: ", individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "nel rispetto del
progetto di fattibilita' tecnico-economica" sono inserite le
seguenti: "approvato dall'amministrazione aggiudicatrice".

Art. 112


Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "trasferimento all'affidatario"
sono inserite le seguenti: "o, qualora l'affidatario vi abbia
interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche' in possesso
dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei
beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e'
stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato
tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di
trasferimento.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di
idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti: "previa
presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo periodo,
le parole: "rilasciata con le modalita' previste per il rilascio
della cauzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti:
"rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3".

Art. 113


Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"L'Autorita' per la raccolta delle informazioni e la verifica dei
predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche
attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i
relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed
altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.".

Art. 114


Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 1," sono soppresse;
b) al comma 17, la lettera b) e' abrogata;
c) il comma 18 e' sostituito dal seguente: "18. Il contraente
generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.".

Art. 115


Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare"
sono sostituite dalle seguenti: "La scelta di aggiudicare" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti non
possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale,
qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni
di euro.";
b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b) del
costo di utilizzazione e di manutenzione" sono soppresse e
conseguentemente le lettere: "c) e d)" sono sostituite dalle
seguenti: "b) e c)";
c) al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti:
", III e IV".

Art. 116


Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la parola: "Ministero" e' sostituita dalla seguente:
"Ministro" e le parole: "sono disciplinate le modalita'" sono
sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati i criteri, specifici
requisiti di moralita', di competenza e di professionalita', le
modalita'".

Art. 117


Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza
naturale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita'
triennale";
b) al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui all'articolo
197." sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi', i
criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli
attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a
contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle
attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le
modalita' di cui all'articolo 84.".

Art. 118


Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 200, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: "vincolanti, ovvero gli interventi" sono
sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si considerano obbligazioni
giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi".

Art. 119


Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "l'elenco degli interventi" sono
sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli

interventi";
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le
Commissioni parlamentari competenti";
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore
dei trasporti e della logistica" sono sostituite dalle seguenti: "
infrastrutture e insediamenti";
2) al secondo periodo, le parole: "e la sua funzionalita'
rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' la sua
funzionalita' anche rispetto";
d) al comma 7, le parole da: "anche le indicazioni" sino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e
viene elaborato in deroga alle modalita' di cui al comma 5. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more
dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP
contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei
trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco degli interventi
del primo DPP ad essi coerente.";
e) il comma 8 e' abrogato;
f) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: "di ogni nuovo DPP" sono
sostituite dalle seguenti: "dei DPP successivi al primo";
2) al secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti
parole: "e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti";
3) al terzo periodo, la parola: "evidenziato" e' sostituita
dalla seguente: "indicato";
4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo
n. 228 del 2011".

Art. 120


Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ai commi da 2 a 7" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in
caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile
decorso del termine per l'accettazione, puo' instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.".

Art. 121


Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50

1. L'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'
abrogato.

Art. 122


Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "all'azione
giurisdizionale".

Art. 123


Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esprime parere"
sono inserite le seguenti: ", previo contraddittorio,";
b) il comma 2 e' abrogato.

Art. 124


Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 212, comma 1, alla fine della lettera e),
sostituire il segno: ";" con il seguente: ".".

Art. 125


Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera e), le parole: "una relazione" sono sostituite
dalle seguenti: "la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo
19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,";
2) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente "h-bis) al fine
di favorire l'economicita' dei contratti pubblici e la trasparenza
delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida,
fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi
standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi,
avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del
supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico
nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica
amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni
contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni
pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti
pubblici.";
b) al comma 8:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le
finalita' di cui al comma 2, l'Autorita' gestisce la Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre
alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi
informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita'
delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e
successive.";
2) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province
autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4
dell'articolo 29 concordano le modalita' di rilevazione e
interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati
nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca
dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di
unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri
amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle
opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o il
raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.";
c) al comma 9:
1) al secondo periodo, dopo le parole: "con i relativi sistemi
in uso" sono inserite le seguenti: "presso le sezioni regionali e";
2) al quinto periodo, sopprimere le parole: "ovvero di analoghe
strutture delle regioni" e la parola: "stesse";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sezione
centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei
criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34
comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano
d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione.";
d) al comma 10, l'ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti:
"L'Autorita' stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere
presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello
stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di
impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84.
L'Autorita' assicura, altresi', il collegamento del casellario con la
banca dati di cui all'articolo 81.";
e) al comma 13, le parole "L'Autorita'" sono sostituite dalle
seguenti: "Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, l'Autorita'";
f) dopo il comma 17, e' aggiunto, in fine, il seguente: "17-bis.
L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al
comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data
in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare
urgenza, non puo' comunque essere anteriore al giorno successivo alla
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti
per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di
scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di
decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo
periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.".

Art. 126


Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: "promuovendo" sono
inserite le seguenti: "anche attivita' di prevenzione dell'insorgenza
dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze
delle comunita' locali, nonche'";
2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8";
b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari straordinari" sono
inserite le seguenti: "agiscono in autonomia e con l'obiettivo di
garantire l'interesse pubblico e";
c) al comma 8, le parole: ", a carico dei fondi, nell'ambito
delle risorse di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "a
valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei
limiti delle somme stanziate per tale finalita'";
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari
nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.";
e) il comma 9 e' abrogato;
f) il comma 12 e' abrogato.

Art. 127


Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "di importo superiore ai 50
milioni di euro," sono inserite le seguenti: "prima dell'avvio delle
procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli
articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, prima della
comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e al secondo
periodo, le parole: "il progetto si intende assentito" sono
sostituite dalle seguenti: "il parere si intende reso in senso
favorevole".

Art. 128


Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli
interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla
disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti di
programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di
impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in
vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati
secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al
comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al
comma 1.";
b) al comma 4, le parole: "e titolo XI, capi I e II" e le parole:
", con esclusione dell'articolo 248," sono soppresse e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal presente codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo,
qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli
interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del
piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica
dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Il divieto di
cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le
opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati
dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente
codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.";
d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino
alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche
dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle
informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni
appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni
presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei
requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti
o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini
della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la
comunicazione di un nuovo esperto.";
e) al comma 19, le parole: "agli articoli 248 e 251" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Parte II, titolo XI, capi I e II,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui
all'articolo 251";
f) al comma 22, e' premesso il seguente periodo: "Le procedure di
arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle
controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei
contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i
quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di
entrata in vigore del presente codice.";
g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti: "27-bis. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma
2, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186 al
193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla
predetta data, si applica, altresi', la specifica disciplina
transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto
legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in
vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la
disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo
di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti
assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice
si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate
convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore
del medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette
dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in
quanto compatibili con la presente Parte III, nonche' di cui
all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata
massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato
ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.
27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza
entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per le quali l'attivita' di gestione risulta
economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere
o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando e'
pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il concedente puo' avviare le procedure
di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo
quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in
sicurezza dell'infrastruttura esistente.
27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici
diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre
1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i
progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,
qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice
ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o
collaborato ad attivita' di progettazione.".

Art. 129


Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50

1. All'articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) la legge
11 novembre 1986, n. 770;";
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) l'articolo
14-viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;";
c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) l'articolo
2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244,";
d) dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis) l'articolo
8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;";
e) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: "v-bis) l'articolo
13 della legge 11 novembre 2011, n. 180;";
f) alla lettera dd), dopo le parole: "articolo 4-bis" sono
inserite le seguenti: ", l'articolo 5";
g) alla lettera hh), dopo le parole: "articolo 33-quater" sono
inserite le seguenti: ", l'articolo 33-quinquies";
h) alla lettera ii), dopo le parole: "e 58," sono inserite le
seguenti: "comma 2, lettera f-bis),";
i) alla lettera jj), premettere le seguenti parole: "l'articolo
19, commi 1 e 2,";
l) alla lettera qq), dopo le parole: "commi 1 e 2," sono inserite
le seguenti: "articolo 35, articolo 37 e";
m) alla lettera rr), le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1, 2, 3 e 4", le parole: "13, comma 1, e" sono
sostituite dalle seguenti: "13, comma 1, 14, 24 e";
n) dopo la lettera ss) e' inserita la seguente: "ss-bis)
l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;";
o) alla lettera uu), le parole: "comma 1," sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis".

Art. 130


Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 131


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2017

MATTARELLA


Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Consultazione dei Bandi di Gara e
Documentazione tecnica

Consultazione degli Esiti di Gara e Verbali
Consultazione degli Iscrizione Albi di Fiducia
Strumento Agenda personale
Scadenziario di gara online
Notifiche automatiche
Statistiche avanzate Casellario delle Imprese
Simulazione di calcolo
Normative di settore
Categorie SOA
Servizio di prenotazione Presa visione
Ricerca avanzata fornitori e conto-terzisti
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