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Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilitaâ tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed eâ intesa ad assicurare:a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivitaâ;
b) la qualitaâ architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dellâopera;
c) la conformitaâ alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, noncheâ il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali noncheâ degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e ((lâefficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dellâopera)), noncheâ la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilitaâ delle opere ((.))
g) la compatibilitaâ con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivitaâ di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per lâedilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilitaâ geologica, geomorfologica, idrogeologica dellâopera;
l) accessibilitaâ e adattabilitaâ secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, noncheâ tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalitaâ interne, purcheâ in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dallâarticolo 24.
3. Con il regolamento di cui allâarticolo 216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. ((Con il decreto di cui al primo periodo eâ, altresiâ, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.)) Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica lâarticolo 216, comma 4.
((3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dallâelenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con lâindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Lâesecuzione dei predetti lavori può prescindere dallâavvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.))
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dellâintervento, indica le caratteristiche, i i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. Eâ consentita, altresiâ, lâomissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purcheâ il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualitaâ della progettazione.
5. ((Il progetto di fattibilitaâ tecnica ed economica individua, tra piuâ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivitaâ, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui allâarticolo 35 anche ai fini della programmazione di cui allâarticolo 21, comma 3, noncheâ per lâespletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui allâarticolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui allâarticolo 152, il progetto di fattibilitaâ eâ preceduto dal documento di fattibilitaâ delle alternative progettuali di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto allâarticolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltaâ della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilitaâ delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui allâarticolo 35. Nel progetto di fattibilitaâ tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, noncheâ gli elaborati grafici per lâindividuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalitaâ previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilitaâ tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, lâavvio della procedura espropriativa.))
((5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dellâarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilitaâ tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed eâ redatto ai sensi del comma 5.))
6. Il progetto di fattibilitaâ eâ redatto sulla base dellâavvenuto svolgimento di indagini geologiche ((, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,)) di verifiche preventive dellâinteresse archeologico, ((di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica)) e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; ((deve, altresiâ, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dellâopera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento allâimpatto sul piano economico-finanziario dellâopera;)) indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, ((la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dellâimpatto ambientale)) nonchè i limiti di spesa ((, calcolati secondo le modalitaâ indicate dal decreto di cui al comma 3,)) dellâinfrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, giaâ in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, lâindividuazione della localizzazione o del tracciato dellâinfrastruttura noncheâ delle opere compensative o di mitigazione dellâimpatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilitaâ; il progetto definitivo contiene, altresiâ, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, noncheâ la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso lâutilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((, secondo quanto previsto al comma 16)).
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformitaâ al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualitaâ, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresiâ, corredato da apposito piano di manutenzione dellâopera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e allâimportanza dellâopera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dallâarticolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
10. Lâaccesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie allâattivitaâ di progettazione eâ soggetto allâautorizzazione di cui allâarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione ((, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico)), alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilitaâ finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. ((Ai fini dellâindividuazione dellâimporto stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.))
((11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione allâintervento.))
((11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui allâarticolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze trasferite allâAgenzia del demanio.))
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare lâattivitaâ progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, lâavvio della progettazione esecutiva eâ condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dallâarticolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere noncheâ per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, lâuso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualitaâ tra i progettisti. Lâuso dei metodi e strumenti elettronici puoâ essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalitaâ e i tempi di progressiva introduzione dellâobbligatorietaâ dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. Lâutilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui allâarticolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture eâ articolata, di regola, in un unico livello ed eâ predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante puoâ prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o piuâ livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico â illustrativa del contesto in cui eâ inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui allâarticolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per lâacquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per lâacquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, lâindicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, lâindicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validitaâ, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilitaâ energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro eâ determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piuâ rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro eâ determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piuâ vicino a quello preso in considerazione. ((Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eâ determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validitaâ il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dellâanno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.)) Fino allâadozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica lâarticolo 216, comma 4. ((Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare lâimporto posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dellâimporto assoggettato al ribasso.))
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