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Fasi delle procedure di affidamento
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.2. Prima dellâavvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. ((Nella procedura di cui allâarticolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, lâoggetto dellâaffidamento, lâimporto, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.))
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non può presentare più di unâofferta. Lâofferta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nellâinvito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dellâarticolo 33, comma 1, provvede allâaggiudicazione.
6. Lâaggiudicazione non equivale ad accettazione dellâofferta. Lâofferta dellâaggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. Lâaggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace lâaggiudicazione, e fatto salvo lâesercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nellâinvito ad offrire, ovvero lâipotesi di differimento espressamente concordata con lâaggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, lâaggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Allâaggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio allâesecuzione del contratto in via dâurgenza, lâaggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lâesecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio allâesecuzione del contratto in via dâurgenza, lâaggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dellâesecuzione. Lâesecuzione dâurgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per lâigiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno allâinteresse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dallâinvio dellâultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dellâinoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui allâarticolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui allâarticolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ((nei limiti di cui allâarticolo 3, lettera bbbb) )) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dellâarticolo 36, comma 2, lettere a) e b).
11. Se è proposto ricorso avverso lâaggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dellâistanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito allâudienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. Lâeffetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dellâarticolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui allâAllegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito lâesame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia allâimmediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dellâesito positivo dellâeventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. Lâesecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda lâesecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità , con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dellâUfficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo lâuso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nellâinvito, fanno parte integrante del contratto.
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