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Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
1. ((Ai fini dellâapplicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:))a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nellâallegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nellâallegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorchè tali appalti concernono prodotti non menzionati nellâallegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati allâallegato IX.
2. ((Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:))
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati allâallegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sullâimporto totale pagabile, al netto dellâIVA, valutato dallâamministrazione aggiudicatrice o dallâente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dellâimporto massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando lâamministrazione aggiudicatrice o lâente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dellâappalto.
5. Se unâamministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se unâunità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dellâappalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dallâunità operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con lâintenzione di escluderlo dallâambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare lâapplicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dellâappalto è quantificato al momento dellâinvio dellâavviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista unâindizione di gara, al momento in cui lâamministrazione aggiudicatrice o lâente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dellâimporto dei lavori stessi nonchè del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dellâaggiudicatario dallâamministrazione aggiudicatrice o dallâente aggiudicatore, a condizione che siano necessari allâesecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari allâesecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dellâappalto di lavori in modo da sottrarre lâacquisto di tali forniture o servizi dallâapplicazione delle disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando unâopera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano allâaggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nellâapplicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano allâaggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare lâappalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dellâIVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purchè il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati lâopera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dellâappalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dellâesercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dellâesercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o lâacquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dellâappalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dellâappalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dellâimporto residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dellâappalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per lâintera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dellâIVA del complesso dei contratti previsti durante lâintera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per lâinnovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dellâIVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonchè delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
18. ((Sul valore del contratto di appalto)) viene calcolato lâimporto dellâanticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere allâappaltatore entro quindici giorni dallâeffettivo inizio ((della prestazione)). Lâerogazione dellâanticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari allâanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dellâanticipazione stessa secondo il cronoprogramma ((della prestazione)). La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce lâassicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività . La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nellâalbo degli intermediari finanziari di cui allâarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Lâimporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso ((della prestazione)), in rapporto al progressivo recupero dellâanticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dallâanticipazione, con obbligo di restituzione, se lâesecuzione ((della prestazione)) non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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