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Scelta delle procedure
1. Nellâaggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per lâinnovazione quando sussistono i presupposti previsti dallâarticolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dallâarticolo 63. ((Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori)) sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dallâarticolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dellâopera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. à vietato il ricorso allâaffidamento congiunto della progettazione e dellâesecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità ((, locazione finanziaria, nonchè delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera e). Si applica lâarticolo 216, comma 4-bis.))((1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere allâaffidamento della progettazione esecutiva e dellâesecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dellâamministrazione aggiudicatrice nei casi in cui lâelemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dellâappalto sia nettamente prevalente rispetto allâimporto complessivo dei lavori. ((I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui allâarticolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui allâarticolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.))
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso allâaffidamento congiunto e lâeffettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.))
((1-quater. Nei casi in cui in cui lâoperatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso dâasta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.))
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi ((, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d) )):
a) per lâaggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
//1) le esigenze dellâamministrazione aggiudicatrice perseguite con lâappalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
//2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
//3) lâappalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dellâoggetto dellâappalto o a causa dei rischi a esso connessi;
//4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dallâamministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dellâallegato XIII;
b) per lâaggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
((2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.))
((3. Fermo restando quanto previsto allâarticolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nellâinvito con cui si indice la gara;
c) che lâamministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse)).
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera lâimporto posto dallâamministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dellâavvio della procedura di appalto.
5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dellâarticolo 71. Nel caso in cui lâappalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dellâarticolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dellâavviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dallâarticolo 75.
((5-bis. In relazione alla natura dellâopera, i contratti per lâesecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per lâunità di misura.))
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