2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione ((o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara eâ usato un avviso sullâesistenza di un sistema di qualificazione, dellâinvito a confermare interesse)). Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità allâarticolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nellâavviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nellâavviso di indizione o in un documento descrittivo. Nei medesimi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato allâindividuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità à . Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dellâappalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità à di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
7. Conformemente allâarticolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza lâaccordo di questâultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nellâavviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nellâavviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità .
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per lâesecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere lâeffetto di modificare gli aspetti essenziali dellâofferta o dellâappalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nellâavviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nellâavviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con lâofferente che risulta aver presentato lâofferta con il miglior rapporto qualità /prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nellâofferta attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dellâofferta o dellâappalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nellâavviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
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