1. Qualora un candidato o un offerente o unâimpresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui allâarticolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dellâappalto, lâamministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dellâofferente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dellâofferente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o lâofferente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dellâappalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
3. Le misure adottate dallâamministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dallâarticolo 99 del presente codice.
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