1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative allesecuzione dellappalto, unetichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per letichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dellappalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
b) i requisiti per letichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nellambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per letichettatura sono stabiliti da terzi sui quali loperatore economico che richiede letichettatura non può esercitare uninfluenza determinante.
2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per letichettatura, indicano a quali requisiti per letichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono unetichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.
3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere letichettatura specifica indicata dallamministrazione aggiudicatrice o unetichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, lamministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che loperatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti delletichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dallamministrazione aggiudicatrice.
4. Quando unetichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati alloggetto dellappalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere letichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, alloccorrenza, a parti di queste, connesse alloggetto dellappalto e idonee a definirne le caratteristiche.
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