1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative allâesecuzione dellâappalto, unâetichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per lâetichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dellâappalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
b) i requisiti per lâetichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nellâambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per lâetichettatura sono stabiliti da terzi sui quali lâoperatore economico che richiede lâetichettatura non può esercitare unâinfluenza determinante.
2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per lâetichettatura, indicano a quali requisiti per lâetichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono unâetichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.
3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere lâetichettatura specifica indicata dallâamministrazione aggiudicatrice o unâetichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, lâamministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che lâoperatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dellâetichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dallâamministrazione aggiudicatrice.
4. Quando unâetichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati allâoggetto dellâappalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere lâetichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, allâoccorrenza, a parti di queste, connesse allâoggetto dellâappalto e idonee a definirne le caratteristiche.
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