1. Le stazioni appaltanti rendono nota, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, lâintenzione di bandire per lâanno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. Lâavviso, recante le informazioni di cui allâallegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui allâarticolo 36, lâavviso di preinformazione è pubblicato dallâUfficio delle pubblicazioni dellâUnione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In questâultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. Lâavviso contiene le informazioni di cui allâallegato XIV, parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dellâarticolo 70, comma 5, purché lâavviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dellâappalto da aggiudicare;
b) indica che lâappalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui allâallegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dellâinvito a confermare interesse di cui allâarticolo 75, comma 1.
3. Lâavviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dellâarticolo 73. Il periodo coperto dallâavviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dellâavviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, lâavviso di preinformazione di cui allâarticolo 70 può coprire un periodo più lungo di dodici mesi ((e non superiore a ventiquattro mesi)).
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