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Motivi di esclusione
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura dâappalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale ((â¦))  per uno dei seguenti reati:a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lâattivitaâ delle associazioni previste dallo stesso articolo, noncheâ per i delitti, consumati o tentati, previsti dallâarticolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dallâarticolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dallâarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a unâorganizzazione criminale, quale definita allâarticolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale noncheâ allâarticolo 2635 del codice civile;
((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;))
c)Â frode ai sensi dellâarticolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunitaâ europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalitaâ di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dellâordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivitaâ terroristiche;
e)Â delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivitaâ criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti allâarticolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, lâincapacitaâ di contrattare con la pubblica amministrazione((.))
2. Costituisce altresiâ motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dallâarticolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui allâarticolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. ((Resta fermo altresì quanto previsto dallâarticolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.))
3. ((Lâesclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societaâ in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societaâ in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ((in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro)), se si tratta di altro tipo di societaâ o consorzio. In ogni caso lâesclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nellâanno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora lâimpresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; lâesclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato eâ stato depenalizzato ovvero quando eâ intervenuta la riabilitazione ((ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dellâarticolo 179, settimo comma, del codice penale,)) ovvero quando il reato eâ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico eâ escluso dalla partecipazione a una procedura dâappalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore allâimporto di cui allâarticolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piuâ soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolaritaâ contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). ((Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura dâappalto se la stazione appaltante eâ a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando lâoperatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè lâestinzione, il pagamento o lâimpegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.))
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura dâappalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, ((â¦)) qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro noncheâ agli obblighi di cui allâarticolo 30, comma 3 del presente codice;
b) ((lâoperatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267));
c) ((la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che lâoperatore economico si eâ reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integritaâ o affidabilitaâ;
c-bis) lâoperatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sullâesclusione, la selezione o lâaggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) lâoperatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nellâesecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravitaâ della stessa));
d) la partecipazione dellâoperatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dellâarticolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura dâappalto di cui allâarticolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) lâoperatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui allâarticolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
((f-bis) lâoperatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) lâoperatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dallâOsservatorio dellâANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera lâiscrizione nel casellario informatico;))
g) lâoperatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dallâOsservatorio dellâANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dellâattestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura lâiscrizione;
h) lâoperatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui allâarticolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Lâesclusione ha durata di un anno decorrente dallâaccertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non eâ stata rimossa;
i) lâoperatore economico non presenti la certificazione di cui allâarticolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) lâoperatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dellâarticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti allâautoritaâ giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dallâarticolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dellâimputato nellâanno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalitaâ del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente allâANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dellâOsservatorio;
m) lâoperatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui allâarticolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lâoperatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto lâattenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, eâ ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dallâillecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, lâoperatore economico non eâ escluso della procedura dâappalto; viceversa dellâesclusione viene data motivata comunicazione allâoperatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puoâ avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. ((Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura dâappalto o concessione è
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dellâarticolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dellâarticolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dallâarticolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.))
((10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura lâoperatore economico che lâabbia commesso.))
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societaâ sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dellâarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne daâ segnalazione allâAutoritaâ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravitaâ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone lâiscrizione nel casellario informatico ai fini dellâesclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale lâiscrizione eâ cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida lâANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puoâ precisare, al fine di garantire omogeneitaâ di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nellâesecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
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