1. Lâoperatore economico, singolo o in raggruppamento di cui allâarticolo 45, per un determinato appalto, puoâ soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui allâarticolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui allâarticolo 80, ((â¦)) avvalendosi delle capacitaâ di altri soggetti, ((anche partecipanti)) al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi allâindicazione dei titoli di studio e professionali di cui allâallegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacitaâ di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacitaâ sono richieste. Lâoperatore economico che vuole avvalersi delle capacitaâ di altri soggetti allega, oltre allâeventuale attestazione SOA dellâimpresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di questâultima dei requisiti generali di cui allâarticolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Lâoperatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dallâimpresa ausiliaria con cui questâultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dellâappalto le risorse necessarie di cui eâ carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando lâapplicazione dellâarticolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale lâimpresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dellâappalto. (A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità , la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dallâimpresa ausiliaria).
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per lâesclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacitaâ economiche e finanziarie dellâoperatore economico o alle sue capacitaâ tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi questâultimo riferito allâambito temporale di validità del sistema di qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacitaâ lâoperatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dellâarticolo 80. Essa impone allâoperatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui lâoperatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dallâofferente o, nel caso di unâofferta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e lâimpresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dellâimporto dellâappalto posto a base di gara.
6. Eâ ammesso lâavvalimento di più imprese ausiliarie. Lâausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non eâ consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia lâimpresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il contratto eâ in ogni caso eseguito dallâimpresa che partecipa alla gara, alla quale eâ rilasciato il certificato di esecuzione, e lâimpresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso dâesecuzione le verifiche sostanziali circa lâeffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dellâavvalimento da parte dellâimpresa ausiliaria, nonché lâeffettivo impiego delle risorse medesime nellâesecuzione dellâappalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso dâopera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dellâimpresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento ((pena la risoluzione del contratto di appalto)). Ha inoltre lâobbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui allâarticolo 52 e quelle inerenti allâesecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette allâAutorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì lâaggiudicatario, per lâesercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità .
10. Lâavvalimento non eâ ammesso per soddisfare il requisito dellâiscrizione allâAlbo nazionale dei gestori ambientali di cui allâarticolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Non eâ ammesso lâavvalimento qualora nellâoggetto dellâappalto o della concessione di lavori rientrino ((â¦)) opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Eâ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dellâopera superi il dieci per cento dellâimporto totale dei lavori. ((Con il regolamento di cui allâarticolo 216, comma 27-octies)) è definito lâelenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la ((qualificazione ai fini dellâottenimento dellâattestazione di qualificazione degli esecutori di cui allâarticolo 84)), che possono essere periodicamente revisionati. ((Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allâarticolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.)) [1]
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[1] Vedasi:Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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