1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dellâofferta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono lâefficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano lâaccuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono allâaggiudicazione degli appalti e allâaffidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo o sulla base dellâelemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente allâarticolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti allâarticolo 50, comma 1 ((fatti salvi gli affidamenti ai sensi dellâarticolo 36, comma 2, lettera a) ));
b) i contratti relativi allâaffidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo ((pari o superiore a 40.000 euro)).
((b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.))
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) ((abrogata))
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) ((abrogata))
5. Le stazioni appaltanti che dispongono lâaggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dellâofferta, pertinenti alla natura, allâoggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, lâofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi allâoggetto dellâappalto. Nellâambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualità , che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilitaâ, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dellâopera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dellâUnione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti allâintero ciclo di vita dellâopera, bene o servizio, con lâobiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di unâeconomia circolare che promuova ambiente e occupazione((;))
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dellâazienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa allâuso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni((;))
e) lâorganizzazione, le qualifiche e lâesperienza del personale effettivamente utilizzato nellâappalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere unâinfluenza significativa sul livello dellâesecuzione dellâappalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione. 7. Lâelemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, ((anche prevedendo)) una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato dâoneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, lâordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dellâofferta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale lâofferta più vantaggiosa.
((10. Nellâofferta economica lâoperatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti lâadempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dellâarticolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dellâaggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto allâarticolo 97, comma 5, lettera d).))
((10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare lâeffettiva individuazione del miglior rapporto qualitaâ/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dellâofferta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. ((â¦))
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi allâoggetto dellâappalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nellâambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere allâaggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione allâoggetto del contratto. Tale facoltà eâ indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dellâUnione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità , le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nellâavviso o nellâinvito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dellâofferta in relazione al maggior rating di legalità ((e di impresa)) dellâofferente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo allâofferta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sullâambiente ((ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero)).
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nellâinvito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. ((Le varianti sono comunque collegate)) allâoggetto dellâappalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche unâofferta, che eâ diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
((14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per lâofferta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base dâasta.))
15. ((Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per lâindividuazione della soglia di anomalia delle offerte)).
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